Convegno: Per un’esistenza dignitosa
Un salario giusto per un’esistenza libera e dignitosa
La giurisprudenza tra la legge che non c’è e la contrattazione che non basta
Il tema del lavoro povero è entrato nel dibattito pubblico da più fronti. Per l’associazione Comma 2, il contrasto al lavoro povero, la centralità dell’art. 36 Cost. e la necessità di un salario minimo per legge, sono capisaldi dal momento della sua fondazione. Per questo motivo, muovendo dal terreno giuridico, l’Associazione promuove üñ momento di confronto che analizzi il tema anche sotto il profilo economico, sindacale e politico.
CONVEGNO 23 FEBBRAIO 2024 ORE 14.00
Aula Magna facoltà Valdese Via Pietro Cossa 42 Roma
PROGRAΜΜΑ
Saluti – Alberto Piccinini Presidente Nazionale di Comma2
Presiede – Bruno Del Vecchio Avvocato del Foro di Roma Socio Comma2
Introduzione – Piergiovanni Alleva Docente universitaro Giuslavorista Socio Comma2
RELAZIONI TECNICHE
Pasquale Tridico
Professore ordinario di Politica Economica Università Roma Tre
Antonella Gavaudan
Avvocata del Foro di Bologna Socia Comma2
DIBATTITO SUL TEMA
Coordina Enzo Martino
Avvocato del Foro di Torino Socio Comma2
Intervengono tra gli altri:
Nunzia Catalfo
Giá Ministra del Lavoro Movimento 5 Stelle
Arturo Scotto
Componente Commissione Lavoro della Camera PD
Paola Palmieri
Consigliera CNEL USB
Tania Scacchetti
Consigliera CNEL CGIL
Con le note sentenze n. 27711, 27713 e 27769 depositate il 2 ottobre 2023, la Corte di Cassazione ha affermato che l’art. 36 della Costituzione è una norma imperativa che garantisce due diritti distinti: “quello ad una retribuzione proporzionata garantisce ai lavoratori una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell’attività di lavoro prestata” mentre quello ad una retribuzione «sufficiente» dà diritto ad «una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa». Ma soprattutto la Suprema Corte ha affermato che quando la contrattazione collettiva scende sotto questo limite, i lavoratori possono rivolgersi alla magistratura per ottenere l’adeguamento del salario.
L’occasione delle pronunce in esame è rappresentata dalle cause promosse da alcuni lavoratori soci di una cooperativa di lavoro per ottenere l’adeguamento della retribuzione percepita in applicazione del CCNL Servizi fiduciari, ritenuta insufficiente; adeguamento negato dalla Corte d’appello sulla base della considerazione che essa sarebbe stata, seppur lievemente, superiore alla soglia di povertà (tra l’altro errando nell’indicare un lordo di retribuzione a fronte del netto della soglia di povertà). Le pronunce non superano il vaglio di legittimità della Cassazione, la quale invoca il precetto di cui all’art. 36 Cost. per affermare che la retribuzione dovuta non è quella non povera, ma quella proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque sufficiente ad assicurare al lavoratore un’esistenza libera e dignitosa. In proposito, la Corte ricorda il dovere del giudice, di fronte alla domanda di adeguamento della retribuzione, di procedere al raffronto della retribuzione percepita anzitutto con quella prevista dal CCNL applicato e, in caso di ritenuta insufficienza di quest’ultima, anche in base ad altri parametri, quali i CCNL di categorie limitrofi o relativi a mansioni analoghe, dati statistici, etc. Funzione giudiziaria da sempre ritenuta dalla giurisprudenza della Corte e tanto più necessaria oggi, sia a fronte del proliferare di numerosissimi contratti collettivi applicabili alla medesima categoria, alcuni dei quali (c.d. contratti pirati) stipulati da associazioni poco rappresentative, sia in ragione della possibile insufficienza anche di contratti collettivi stipulati da OO.SS rappresentative, a causa della forte inflazione degli ultimi due anni o altro. Questa ricerca della richiesta giusta retribuzione minima costituzionale è necessaria anche nei casi (come quelli di specie) delle cooperative, per le quali la legge stabilisce il trattamento economico complessivo del CCNL di settore o limitrofo stipulati dalla OO.SS. maggiormente rappresentative, che appunto può rivelarsi in alcuni casi insufficiente.
Sentenza 27711/2023 della Corte di Cassazione:
L’occasione delle pronunce in esame è rappresentata dalle cause promosse da alcuni lavoratori soci di una cooperativa di lavoro per ottenere l’adeguamento della retribuzione percepita in applicazione del CCNL Servizi fiduciari, ritenuta insufficiente; adeguamento negato dalla Corte d’appello sulla base della considerazione che essa sarebbe stata, seppur lievemente, superiore alla soglia di povertà (tra l’altro errando nell’indicare un lordo di retribuzione a fronte del netto della soglia di povertà). Le pronunce non superano il vaglio di legittimità della Cassazione, la quale invoca il precetto di cui all’art. 36 Cost. per affermare che la retribuzione dovuta non è quella non povera, ma quella proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque sufficiente ad assicurare al lavoratore un’esistenza libera e dignitosa. In proposito, la Corte ricorda il dovere del giudice, di fronte alla domanda di adeguamento della retribuzione, di procedere al raffronto della retribuzione percepita anzitutto con quella prevista dal CCNL applicato e, in caso di ritenuta insufficienza di quest’ultima, anche in base ad altri parametri, quali i CCNL di categorie limitrofi o relativi a mansioni analoghe, dati statistici, etc. Funzione giudiziaria da sempre ritenuta dalla giurisprudenza della Corte e tanto più necessaria oggi, sia a fronte del proliferare di numerosissimi contratti collettivi applicabili alla medesima categoria, alcuni dei quali (c.d. contratti pirati) stipulati da associazioni poco rappresentative, sia in ragione della possibile insufficienza anche di contratti collettivi stipulati da OO.SS rappresentative, a causa della forte inflazione degli ultimi due anni o altro. Questa ricerca della richiesta giusta retribuzione minima costituzionale è necessaria anche nei casi (come quelli di specie) delle cooperative, per le quali la legge stabilisce il trattamento economico complessivo del CCNL di settore o limitrofo stipulati dalla OO.SS. maggiormente rappresentative, che appunto può rivelarsi in alcuni casi insufficiente.
Di seguito il link alla sentenza 27711/2023 della Corte di Cassazione:
https://www.wikilabour.it/wp-content/uploads/2023/10/Cassazione_2023_27711-3.pdf